Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 23 dicembre 2016

 

Circolare n. 212/2016

 

Oggetto: Autotrasporto – Corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo – D.D. n.215 del 12.12.2016.

 

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le disposizioni che riguardano l’onere formativo, nonché di istruzione e controllo sull’utilizzo del tachigrafo che la normativa comunitaria pone a carico delle imprese di autotrasporto, specificatamente i Regolamenti Comunitari n.561/2004 e n.165/2014.

 

In particolare il decreto ha disciplinato specifici corsi di formazione cui le imprese potranno indirizzare i propri conducenti, assolvendo così all’onere formativo previsto dai suddetti Regolamenti.

 

Per quanto riguarda l’onere di istruzione e di controllo, il decreto ha previsto che le imprese debbano fornire ai conducenti un documento scritto, controfirmato dal conducente stesso, contenente adeguate istruzioni circa il rispetto dei tempi di guida e di riposo e il corretto uso del tachigrafo. Il documento ha validità di un anno. Inoltre ogni 90 giorni le imprese devono verificare l’attività svolta dai conducenti riportando l’esito per iscritto; il resoconto deve essere controfirmato dal conducente e conservato in azienda per almeno un anno.

 

Le suddette procedure, che molte imprese già adottavano, essendo ora disciplinate per legge dovrebbero poter consentire alle imprese di dimostrare di non essere ragionevolmente considerate responsabili per le infrazioni sui tempi di guida e di riposo commesse dai conducenti.

 

Relativamente ai corsi, dovranno avere una durata minima di 8 ore e dovranno essere impartiti a non più di 40 partecipanti a corso. Ai partecipanti saranno rilasciati attestati di frequenza della validità di 5 anni.

 

I corsi potranno essere impartiti dalle autoscuole, dagli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di accesso alla professione, dagli enti di diretta emanazione delle associazioni presenti nell’Albo degli Autotrasportatori, dalle imprese sviluppatrici dei software dei tachigrafi appositamente abilitate. Detti enti comunicano alla Direzione generale territoriale del Ministero dei Trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, il luogo, le date del corso e il nominativo dei docenti scelti in base ai criteri stabiliti dallo stesso decreto (art.4). La comunicazione va effettuata con posta certificata almeno tre giorni prima dell’inizio del corso.

 

Le imprese che intendono far partecipare ai corsi i propri autisti devono comunicarlo all’ente prescelto, indicando l’elenco nominativo dei partecipanti con l’indicazione del luogo e data di nascita.

 

Le imprese di autotrasporto aventi in organico almeno 35 autisti assunti con contratto a tempo indeterminato possono impartire i corsi direttamente.

 

Il decreto ha precisato che la formazione sul tachigrafo non costituisce specifica prescrizione normativa e pertanto non si configura come obbligatoria. Tale formazione può quindi essere interamente finanziata.

 

Si fa presente che strutture del sistema confederale sono abilitate a fornire i nuovi corsi di formazione sul tachigrafo; si resta pertanto a disposizione delle imprese interessate.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.