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Roma, 23 dicembre
2016
Circolare n. 212/2016
Oggetto: Autotrasporto – Corsi di formazione
sull’utilizzo del tachigrafo – D.D. n.215 del
12.12.2016.
Con il
decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
sono state disciplinate le disposizioni che riguardano l’onere formativo,
nonché di istruzione e controllo sull’utilizzo del tachigrafo che la normativa
comunitaria pone a carico delle imprese di autotrasporto, specificatamente i
Regolamenti Comunitari n.561/2004 e n.165/2014.
In
particolare il decreto ha disciplinato specifici corsi di formazione cui le
imprese potranno indirizzare i propri conducenti, assolvendo così all’onere
formativo previsto dai suddetti Regolamenti.
Per
quanto riguarda l’onere di istruzione e di controllo, il decreto ha previsto
che le imprese debbano fornire ai conducenti un documento scritto,
controfirmato dal conducente stesso, contenente adeguate istruzioni circa il
rispetto dei tempi di guida e di riposo e il corretto uso del tachigrafo. Il
documento ha validità di un anno. Inoltre ogni 90 giorni le imprese devono
verificare l’attività svolta dai conducenti riportando l’esito per iscritto; il
resoconto deve essere controfirmato dal conducente e conservato in azienda per
almeno un anno.
Le
suddette procedure, che molte imprese già adottavano, essendo ora disciplinate
per legge dovrebbero poter consentire alle imprese di dimostrare di non essere
ragionevolmente considerate responsabili per le infrazioni sui tempi di guida e
di riposo commesse dai conducenti.
Relativamente
ai corsi, dovranno avere una durata minima di 8 ore e dovranno essere impartiti
a non più di 40 partecipanti a corso. Ai partecipanti saranno rilasciati
attestati di frequenza della validità di 5 anni.
I corsi
potranno essere impartiti dalle autoscuole, dagli enti accreditati allo svolgimento
dei corsi di accesso alla professione, dagli enti di diretta emanazione delle
associazioni presenti nell’Albo degli Autotrasportatori, dalle imprese
sviluppatrici dei software dei tachigrafi appositamente abilitate. Detti enti
comunicano alla Direzione generale territoriale del Ministero dei Trasporti
competente per territorio, in relazione alla sede del corso, il luogo, le date
del corso e il nominativo dei docenti scelti in base ai criteri stabiliti dallo
stesso decreto (art.4). La comunicazione va effettuata con posta certificata
almeno tre giorni prima dell’inizio del corso.
Le
imprese che intendono far partecipare ai corsi i propri autisti devono
comunicarlo all’ente prescelto, indicando l’elenco nominativo dei partecipanti
con l’indicazione del luogo e data di nascita.
Le
imprese di autotrasporto aventi in organico almeno 35 autisti assunti con
contratto a tempo indeterminato possono impartire i corsi direttamente.
Il
decreto ha precisato che la formazione sul tachigrafo non costituisce specifica
prescrizione normativa e pertanto non si configura come obbligatoria. Tale
formazione può quindi essere interamente finanziata.
Si fa
presente che strutture del sistema confederale sono abilitate a fornire i nuovi
corsi di formazione sul tachigrafo; si resta pertanto a disposizione delle
imprese interessate.
Daniela Dringoli |
Allegato
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D/d |
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